Gazzetta n. 6 del 10 gennaio 2000 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 ottobre 1999, n. 371
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 252 del 26 ottobre 1999), coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 1999, n. 487, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 1999), recante: "Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonche' autorizzazione all'invio di un contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a Timor Est".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, relativo alla partecipazione di personale militare alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron, e' prorogato fino al 31 dicembre 1999.
2. Le missioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle disposizioni per le stesse previste dagli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 17
giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 agosto 1999, n. 269 (Disposizioni urgenti in
materia di proroga della partecipazione italiana a missioni
internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in
Albania e a Hebron, nonche' autorizzazione all'invio di un
ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia
per le operazioni di pace nel Kosovo), e' il seguente:
"1. l termini previsti dagli articoli 3-bis, commi 1 e
2, 3-quater, comma 1, 3-quinquies, comma 1, e 3-sexies,
comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999,
n. 77, relativi alla partecipazione di personale militare
alle missioni internazionali nei territori della ex
Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, sono prorogati fino al
30 settembre 1999".
- Il testo degli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater,
commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e
3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999,
n. 77 (Disposizioni urgenti relative a missioni
internazionali di pace), e' il seguente:
"Art. 3-bis. - 1-2. (Omissis).
3. Al personale appartenente ai contingenti di cui ai
commi 1 e 2 si applicano le disposizioni sul trattamento
economico previste dal decreto-legge 1o luglio 1996, n.
346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 428.
4. Per le finalita' e nei termini temporali stabiliti
dal comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in
caso di necessita' ed urgenza, in deroga alle disposizioni
della legge di contabilita' generale dello Stato, a
ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economica,
senza limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire
2.000 milioni".
"Art. 3-quater. - 1. (Omissis).
2. Al personale appartenente al contingente di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento
economico prevista dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio
1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 marzo 1998, n. 42.
3. Nel quadro delle attivita' di cui al comma 1 e'
autorizzata la partecipazione alla missione MAPE di
personale del Corpo della guardia di finanza e della
Polizia di Stato. In materia di trattamento economico si
applicano le disposizioni previste dall'art. 3 del
decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42".
"Art. 3-quinquies. - 1. (Omissis).
2. Al personale appartenente al contingente di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento
economico previste dal decreto-legge 1o luglio 1996, n.
346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 428".
"Art. 3-sexies. - 1. (Omissis).
2. Al personale appartenente al contingente di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento
economico previste dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio
1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 marzo 1998, n. 42".
"Art. 3-septies. - 1. Contro i rischi comunque connessi
all'impiego del personale di cui agli articoli 3-bis,
3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si applicano le
disposizioni sul trattamento assicurativo previste
dall'art. 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 20 giugno
1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.
2. Al personale di cui agli articoli 3-bis, 3-ter,
3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si applicano le
disposizioni previste dall'art. 2, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174".
 
Art. 2.
1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, relativo alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia, e' prorogato fino al 31 dicembre 1999.
2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 2, commi 1, 2 e 2-bis del citato
decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, e' il
seguente:
"1. Per le finalita' previste nella risoluzione ONU n.
1244 del 10 giugno 1999, e' autorizzata, a decorrere dal
15 giugno 1999 e fino al 30 settembre 1999, la
partecipazione di un ulteriore contingente di 2.650
militari alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia di cui
all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1999, n.
110, convertito con modificazioni, dalla legge 18 giugno
1999, n. 186.
2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuito, in
aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni
a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data
di entrata nei territori o nelle acque territoriali della
"ex" Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e
comunque non oltre il 30 settembre 1999, il trattamento di
missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, e successive modificazioni, con
corresponsione dell'indennita' di missione ridotta all'80%
per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di
trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla
legge 18 maggio 1982, n. 301.
2-bis. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora
impossibilitato a prestare servizio perche' in stato di
prigionia o disperso, continuano ad essere attribuiti il
trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2,
nonche' lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso
e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o
quale disperso e' computato per intero ai fini del
trattamento di pensione e non determina detrazioni di
anzianita'. In caso di decesso per causa di servizio,
connesso all'espletamento della missione in Kosovo ed in
Macedonia, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981.
n. 308. In caso di invalidita' per la medesima causa si
applicano le norme in materia di pensione privilegiata
ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i
casi di decesso e di invalidita' si cumulano con quello
assicurativo di cui al comma 2 del presente articolo,
nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo
privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla
legge 3 giugno 1981; n. 308, e dal regio decreto-legge
15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto
1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti
stabiliti dall'ordinamento vigente. Al personale militare
di cui al comma 1 del presente articolo si applica il
codice penale militare di pace. Foro competente e' il
tribunale militare di Roma. Al medesimo personale, ai fini
del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano
le norme di cui all'art. 3, lettera b), della legge
21 novembre 1967, n. 1185".
 
Art. 3.
1. Per le finalita' previste dalla risoluzione ONU n. 1264 del 15 settembre 1999, e' autorizzata, a decorrere dal 20 settembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di seicento militari alla missione di pace a Timor Est.
2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali dell'Indonesia e dell'Australia e fino alla data di uscita dagli stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, con corresponsione dell'indennita' di missione ridotta all'80 per cento per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, e successive modificazioni.
3. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perche' in stato di prigionia o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2, nonche' lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianita'. In caso di decesso per causa di servizio connesso all'espletamento della missione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidita' per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. I trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidita' si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 2, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.
4. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Foro competente e' il tribunale militare di Roma. Allo stesso personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applica l'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185.
Riferimenti normativi:
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (in Gazzetta
Ufficiale 11 giugno 1926, n. 134), reca: "Indennita' al
personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di
missione all'estero".
- La legge 18 maggio 1982, n. 301, reca: "Norme a
tutela del personale militare in servizio per conto
dell'ONU in zone di intervento". Le disposizioni in materia
di trattamento assicurativo sono previste dall'art. 1, che
qui si riporta:
"Art. 1. - 1. Al personale militare in servizio
all'estero per conto dell'ONU o impiegato in operazioni
umanitarie, per la difesa degli interessi esterni del
Paese, e di contributo alla sicurezza internazionale, nel
periodo di effettiva presenza nelle zone di intervento e
per la durata dello stesso si applicano l'art. 13 della
legge 18 dicembre 1973, n. 836, e l'art. 10 della legge
26 luglio 1978, n. 417, indipendentemente dall'uso di mezzi
di trasporto e per tutti i rischi connessi all'impiego in
dette zone o comunque derivanti da attivita' direttamente o
indirettamente riconducibili alla missione. Gli eventuali
oneri che dovessero derivare dall'attuazione del presente
articolo sono posti a carico delle ordinarie disponibilita'
di bilancio dei Ministeri competenti".
- Il testo dell'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n.
308 (Norme in favore dei militari di leva e di carriera
appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi
militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e
dei loro superstiti), e il seguente:
"Art. 3. - La pensione spettante in base alle vigenti
disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e
dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia
e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del
dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad
infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di
soccorso e' stabilita in misura pari al trattamento
complessivo di attivita' percepito dal congiunto all'epoca
del decesso o, qualora piu' favorevole, in misura pari al
trattamento complessivo di attivita' del grado
immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto
all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti
pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di
famiglia e dell'indennita' integrativa speciale che sono
corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.
Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle
Forze armate, dei Corpi di polizia e Corpo forestale dello
Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine
pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e
militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione
privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni
vigenti, e' liquidata sulla base della misura delle
pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla
legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni.
E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge
24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e, se
piu' favorevole, quanto previsto dalla legge 17 ottobre
1967, n. 974. Ai titolari di pensione, ai sensi di
quest'ultima legge, va attribuito, se piu' favorevole, il
trattamento previsto dalla presente legge.
La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli
orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai
commi precedenti e' liquidata applicando le percentuali
previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo
di cui ai commi stessi.
Il trattamento speciale di pensione di cui al presente
articolo sara' riliquidato in relazione alle variazioni
della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti
economici attribuiti ai militari in attivita' di servizio
di grado corrispondente a quello posto a base del
trattamento pensionistico".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1974, n. 120.
- Il regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345,
convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, reca:
"Concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai
militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo e, in
caso di morte, alle loro famiglie" (in Gazzetta Ufficiale
11 agosto 1926, n. 185).
- Il testo dell'art. 3, primo comma, lettera b), della
legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), e'
il seguente:
"Art. 3. - Non possono ottenere il passaporto:
a) (Omissis).
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano
l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non
e' necessaria quando il richiedente abbia l'assenso
dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente
separato e che dimori nel territorio della Repubblica".
 
Art. 3-bis.
1. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 1, 2 e 3.
 
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 55.486 milioni per il 1999, si provvede: quanto a lire 48.505 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; quanto a lire 6.981 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 4.036 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lire 1.300 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per lire 370 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per lire 1.275 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 71.808 milioni per il 1999, si provvede: quanto a lire 25.736 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; quanto a lire 46.072 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 45.673 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per lire 399 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire 28.687 milioni per il 1999, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 1, comma 63, della legge
28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), e' il seguente:
"63. Per le spese connesse con interventi militari
all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal
Parlamento, correlati ad accordi internazionali, puo'
essere adottata la procedura di cui all'art. 9 della legge
5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministero del tesoro. Nessuna
indennita' e' dovuta agli obiettori di coscienza in
servizio civile impiegati in missioni umanitarie
all'estero. Al personale militare interessato e'
corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli
altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente
trattamento economico accessorio:
a) trattamento di missione all'estero previsto dalle
norme vigenti, se in servizio isolato;
b) trattamento di missione all'estero previsto dalle
norme vigenti per il Paese di destinazione con
possibilita', se facente parte di un contingente, di
riduzione dell'indennita' di missione fino al massimo del
50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni
ambientali ed operative, con decreto del Ministro della
difesa di concerto con il Ministero del tesoro".
 
Art. 4-bis.
1. Il Ministro della difesa, per far fronte alle esigenze di sostegno sanitario del personale impiegato nell'ambito delle missioni di cui all'articolo 1, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta norme volte a semplificare la disciplina delle attivita' sanitarie ed a snellirne le procedure.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
 
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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