Gazzetta n. 6 del 10 gennaio 2000 (vai al sommario)
LEGGE 22 dicembre 1999, n. 512
Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1. (Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei
reati di tipo mafioso)

1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso,
di seguito denominato "Fondo". Il Fondo e' alimentato:
a) da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue;
b) dai rientri previsti dall'articolo 2.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.



 
Art. 1-bis (2)
(( ( Altre forme eventuali di finanziamento) )).

(( 1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, puo' destinare al Fondo una quota del contributo devoluto annualmente al Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilita' civile diversi, auto rischi diversi e furto, ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, della citata legge n. 44 del 1999. ))
 
Art. 2. (Modifiche all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio
1965, n. 575)
1. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: "o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime
dei reati di tipo mafioso";
b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: "titoli" sono inserite le seguenti: ", al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";
c) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: ", salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al
risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";
d) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "interesse pubblico" sono inserite le seguenti: "o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso";
e) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "interesse pubblico" sono inserite le seguenti: "o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso".



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2-undecies della legge 31 maggio
1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), e successive
modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
"Art. 2-undecies. - 1. L'amministrazione di cui
all'art. 2-sexies versa all'ufficio del registro:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano
essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati
o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento
delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante
trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in
azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al
netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al
risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la
procedura di vendita e' antieconomica, con provvedimento
del dirigente del competente ufficio del territorio del
Ministero delle finanze e' disposta la cessione gratuita o
la distruzione del bene da parte dell'amministratore;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti
personali. Se la procedura di recupero e' antieconomica,
ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita' del debitore
svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero
delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia,
il debitore risulti insolvibile, il credito e' annullato
con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio
del Ministero delle finanze.
2. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita'
di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile,
salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi
finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo
mafioso;
b) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile
e' sito, per finalita' istituzionali o sociali. Il comune
puo' amministrare direttamente il bene o assegnarlo in
concessione a titolo gratuito a comunita', ad enti, ad
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a
comunita' terapeutiche e centri di recupero e cura di
tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Se
entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto
alla destinazione del bene, il prefetto nomina un
commissario con poteri sostitutivi;
c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile
e' sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74 del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune puo'
amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente,
assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo
i criteri di cui all'art. 129 del medesimo testo unico, ad
associazioni, comunita' o enti per il recupero di
tossicodipendenti operanti nel territorio ove e' sito
l'immobile.
3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello
Stato e destinati:
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive
di continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva, a
titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze, a societa' e ad
imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito,
senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di
lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta
dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che
garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I
beni non possono essere destinati all'affitto alle
cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa
confiscata se taluno dei relativi soci e' parente, coniuge,
affine o convivente con il destinatario della confisca,
ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato
adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'art. 5,
commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a
quello determinato dalla stima del competente ufficio del
territorio del Ministero delle finanze, a soggetti che ne
abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore
utilita' per l'interesse pubblico o qualora la vendita
medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei
reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla
scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario
puo' esercitare il diritto di prelazione entro trenta
giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte
del Ministero delle finanze;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore
utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei
reati di tipo mafioso, con le medesime modalita' di cui
alla lettera b).
4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il
dirigente del competente ufficio del territorio del
Ministero delle finanze, che puo' affidarle
all'amministratore di cui all'art. 2-sexies, con
l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art.
2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del
provvedimento del direttore centrale del demanio del
Ministero delle finanze di cui al comma 1 dell'art.
2-decies.
5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o
dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati
all'ufficio del registro.
6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei
beni aziendali, l'amministrazione delle finanze procede
mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di
necessita' o di convenienza, specificatamente indicate e
motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui
relativi contratti e' richiesto il parere di organi
consultivi solo per importi eccedenti due miliardi di lire
nel caso di licitazione privata e un miliardo di lire nel
caso di trattativa privata. I contratti per i quali non e'
richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati,
dal dirigente del competente ufficio del territorio del
Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale del
demanio del medesimo Ministero.
7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1
dell'art. 2-decies e dei commi 2 e 3 del presente articolo
sono immediatamente esecutivi.
8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente
articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da
qualsiasi imposta".



 
Art. 3. (Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo
mafioso)
1. Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato e' presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attivita' di solidarieta' alle vittime
dei reati di tipo mafioso. Il Comitato e' composto:
a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
b) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
c) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
d) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
e) da un rappresentante del Ministero delle finanze;
f) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
ministri, Dipartimento per gli affari sociali;
g) da un rappresentante della Concessionaria di servizi
assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.
2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non e' rinnovabile per piu' di
una volta.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 7, la gestione del Fondo e' attribuita al Comitato di
cui al presente articolo, secondo quanto previsto dall'articolo 6.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 7, la gestione del Fondo e' attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla
base di apposita concessione.
5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico
del Fondo.
 
Art. 4. (Accesso al Fondo)
1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore e' stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonche' alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a
carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati:
a) del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale;
b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
medesimo articolo 416-bis;
c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni di tipo mafioso.
2. Hanno altresi' diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonche' i successori a titolo universale delle persone a cui favore e' stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente
articolo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi commi e' stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o e' applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
4. Il diritto di accesso al Fondo non puo' essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 416-bis del codice penale, e' il
seguente:
"Art. 416-bis (Associazione di tipo mafioso). -
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso
formata da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione
da tre a sei anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da quattro a nove anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attivita' economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal
primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti
dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento
della finalita' dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
[Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di
commercio, di commissionario astatore presso i mercati
annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e
i diritti ad esse inerenti nonche' le iscrizioni agli albi
di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il
condannato fosse titolare] (4).
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque
localmente denominate, che valendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi
corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo
mafioso".
(4) Parte soppressa dall'art. 36, comma 2, legge 19
marzo 1990, n. 55, per la prevenzione della delinquenza di
tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosita'
sociale, che ha inoltre disposto che "restano tuttavia
ferme le decadenze di diritto ivi previsti conseguenti a
sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge". - Il testo
dell'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, e' il seguente:
"2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
422 del codice penale;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello
stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18
aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale
nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza".
- Per il titolo della citata legge n. 575 del 1965, si
veda in nota all'art. 2.



 
Art. 5. (Domanda per l'accesso al Fondo)
1. Quando, ai sensi dell'articolo 416 del codice di procedura penale, e' depositata la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, il giudice fa notificare al Fondo l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal
pubblico ministero.
2. Se la persona offesa si costituisce parte civile all'udienza preliminare, ovvero al dibattimento, il giudice fa notificare al
Fondo il relativo verbale.
3. Nel giudizio civile l'attore notifica al Fondo l'atto di citazione, prima della costituzione delle parti. 4. La richiesta di pagamento al Fondo e' accompagnata dalla copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, ovvero dell'estratto della sentenza civile di
liquidazione del danno.
5. La domanda al Fondo per il risarcimento dei danni disposto con sentenze pronunciate prima della data di entrata in vigore della presente legge e' proposta, a pena di decadenza, per la parte del risarcimento non ottenuta, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della legge stessa.



Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 416 del codice di procedura
penale, e' il seguente:
"Art. 416 (Presentazione della richiesta del pubblico
ministero). - 1. La richiesta di rinvio a giudizio e'
depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del
giudice.
La richiesta di rinvio a giudizio e' nulla se non e'
preceduta dall'invito a presentarsi per rendere
l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3.
2. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo
contenente la notizia di reato, la documentazione relativa
alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti
davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo
del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al
fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove
(2)".
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 20 marzo-5
aprile 1991, n. 145 (Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1991, n.
15 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 416,
secondo comma, del codice di procedura penale, in
riferimento agli articoli 24, 101 e 102, della
Costituzione.



 
Art. 6. (Gestione delle domande per l'accesso al Fondo)
1. La corresponsione delle somme richieste ai sensi dell'articolo 5 e' disposta con deliberazione del Comitato di cui all'articolo 3 nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa
verifica:
a) dell'esistenza, in favore dell'istante, della sentenza di
condanna e della legittimazione attiva dell'istante;
b) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di un procedimento penale in corso o di una sentenza definitiva di condanna dell'istante per uno dei reati di cui all'articolo 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;
c) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, applicata in via definitiva nei confronti dell'istante, o di un procedimento in corso per
l'applicazione di una misura di prevenzione.
2. Se necessario ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte dall'autorita' giudiziaria che ha
pronunciato la sentenza di condanna.
3. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso
e alle relative procedure.
4. Il Fondo e' surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. Tali somme rimangono a titolo definitivo a carico del Fondo nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto condannato al
risarcimento del danno.



Note all'art. 6:
- Per il testo del citato art. 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedure penale, si veda nelle note
all'art. 4.
- Per il titolo della citata legge n. 575 del 1965, si
veda in nota all'art. 2.



 
Art. 7. (Regolamento di attuazione)
1. Con regolamento da emanare entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
Governo adotta norme per:
a) individuare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo
6, le modalita' di gestione del Fondo;
b) individuare procedure di cooperazione tra gli uffici competenti
in relazione all'applicazione della presente legge;
c) stabilire i principi cui dovra' uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP in relazione a
quanto previsto dalla presente legge;
d) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto
al Comitato di cui all'articolo 3;
e) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo, per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da
parte delle vittime;
f) disciplinare l'erogazione delle somme dovute agli aventi diritto in modo che, in caso di disponibilita' finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, a soddisfare per intero tutte le domande pervenute, sia possibile per i richiedenti un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni e altri oneri aggiuntivi; g) disciplinare la procedura e la modalita' di surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore
prevista dall'articolo 6, comma 4.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 e' trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari.
Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento
e' emanato anche in mancanza del parere.



Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), e
successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge".



 
Art. 7-bis (2)
(( (Ulteriore regolamento di attuazione) )).

(( 1. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono adottate le opportune modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, con norme che prevedono:
a) la sospensione, fino alla decisione del giudice civile, della ripetizione delle somme gia' liquidate dal Comitato per effetto di una sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, abbia dichiarato estinto il reato per morte del reo;
b) la ripetizione delle somme gia' elargite a titolo di provvisionale, quando, a seguito di estinzione del reato, l'azione risarcitoria esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori. ))
 
Art. 8. (Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo.
2. Per i due esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e' accantonata una quota pari alla meta' delle risorse finanziarie disponibili, per le richieste di risarcimento relative al periodo intercorrente tra il 30 settembre
1982 e la data stessa.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 9. (Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, alle modalita' per la gestione del Fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22
dicembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto, il Guardasigilli: Diliberto
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4259):
Presentato dall'on. Mantovano ed altri il 21 ottobre
1997.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 28 gennaio 1998, con pareri delle commissioni
I, V, VI.
Esaminato dalla II commissione il 10, 23, 29 settembre
1998; il 5, 11 novembre 1998; il 13, 27 gennaio 1999; il 2,
10, 11 febbraio 1999; l'11 marzo 1999.
Relazione scritta annunciata l'11 marzo 1999 (atto n.
4259/A - relatore on. Saponara).
Esaminato in aula il 12 marzo 1999 e approvato il 26
maggio 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 4060):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
deliberante, il 16 giugno 1999, con pareri delle
commissioni 1a, 5a, 6a, 10a.
Esaminato dalla 2a commissione il 16, 29 settembre
1999; il 14 dicembre 1999 ed approvato il 15 dicembre 1999.
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Nota all'art. 9:
- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396, reca:
"Regolamento recante modalita' per la gestione del Fondo di
solidarieta' per le vittime dell'estorsione e per la
concessione e la liquidazione delle relative elargizioni".



 
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