IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto rettorale n. 196-0072 del 30 dicembre 1996, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila; Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita' (senato accademico del 18 maggio 1999, consiglio di amministrazione del 24 maggio 1999); Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 15 novembre 1999, prot. n. 2047, con la quale lo stesso Ministero comunica di non avere osservazione da formulare alle modifiche proposte; Decreta: Gli articoli 15, 20 e 26 dello statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila sono modificati come segue: Art. 15 (Strutture di Ateneo di servizio e di supporto). - 1. Costituiscono strutture di Ateneo di servizio e di supporto: a) le biblioteche di facolta'; b) i centri di servizio di facolta'; c) i centri di servizio di ateneo; d) i centri interdipartimentali di servizio; e) l'orto botanico universitario. L'UAQ puo' inoltre disporre l'attivazione di musei universitari e di altre strutture in settori di specifico interesse dell'ateneo; le risorse necessarie e gli oneri di gestione sono a carico delle strutture didattiche e scientifiche interessate, secondo modalita' disciplinate dal regolamento di ateneo. 2. Le strutture indicate nel comma precedente sono dotate di autonomia di spesa. 3. L'istituzione delle strutture di servizio o di supporto e' deliberata dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. 4. Le biblioteche di facolta' hanno il compito di sviluppare ed organizzare l'acquisizione, la conservazione e l'utilizzazione del patrimonio librario, documentale e multimediale di interesse per la facolta' di appartenenza, nonche' di promuovere e realizzare la diffusione dell'informazione bibliografica. Le biblioteche di facolta' sono strutture permanenti, dotate di risorse di personale, finanziarie, gestionali e di spazi assegnati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. Il consiglio di facolta' delibera il regolamento della biblioteca; stabilisce inoltre le linee di indirizzo ed i criteri generali di funzionamento nonche' di valutazione del servizio, avvalendosi della propria commissione. La commissione biblioteca di facolta' e' costituita in accordo alle disposizioni del regolamento di ateneo delle biblioteche e comprende: a) rappresentanti delle strutture didattiche e scientifiche; b) rappresentanti degli studenti; c) il responsabile della biblioteca; d) rappresentanti del personale delle biblioteche. Il presidente della commissione biblioteca di facolta' e' eletto tra e dai componenti della commissione stessa. La commissione di ateneo delle biblioteche e' costituita in accordo al regolamento di ateneo delle biblioteche, approvato dal senato accademico, e comprende: a) i presidenti delle commissioni biblioteca di facolta'; b) i responsabili delle biblioteche; c) rappresentanti degli studenti. 5. I centri di servizio di facolta' sono diretti dai presidi e svolgono compiti di supporto all'attivita' didattica e culturale della facolta' e ne curano la gestione amministrativa. Sono strutture dotate di risorse proprie di spazi, personale, finanziari e gestionali. Il relativo regolamento di funzionamento e' deliberato dal consiglio di facolta'. 6. I centri di servizio di ateneo sono strutture che svolgono attivita' destinate a tutta l'UAQ, nei vari ambiti didattici, scientifici ed amministrativi. Sono strutture dotate di personale e spazi propri, il cui regolamento di funzionamento e' deliberato dal senato accademico in accordo ai principi generali fissati nel regolamento di ateneo. I centri di servizio di ateneo possono articolarsi in sedi decentrate. 7. Per la gestione di complessi apparati scientifici e di strutture di supporto di uso comune a piu' ambiti scientifici, allo scopo di razionalizzare il loro impiego, l'UAQ puo' istituire centri interdipartimentali di servizio, su proposta dei dipartimenti interessati. Il regolamento di funzionamento di tali centri e' deliberato al loro interno, in accordo ai principi generali fissati nel regolamento di ateneo. Le risorse, gli spazi ed il personale necessari ai centri interdipartimentali di servizio sono forniti dalle strutture scientifiche interessate, nonche' dagli utili ricavati da eventuali servizi prestati dai centri per enti esterni all'ateneo; eventuali deroghe sono deliberate dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. A condizione che i centri vengano gestiti da uno dei dipartimenti interessati, essi possono essere dotati di autonomia finanziaria. I centri interdipartimentali di servizio hanno una durata limitata e sono rinnovabili. 8. L'orto botanico universitario, con annesso il giardino alpino di Campo Imperatore, cura la manutenzione del patrimonio vegetale in esso raccolto e ne promuove lo sviluppo ai fini della didattica e della ricerca, mettendo a disposizione della comunita' scientifica all'interno ed al di fuori della struttura universitaria i risultati di conoscenza di base ed applicata derivanti dalle sperimentazioni in esso svolte. L'orto botanico universitario e' dotato di personale e spazi propri ed e' diretto da un professore di ruolo dell'UAQ. Il regolamento di funzionamento e' deliberato al suo interno, in accordo ai principi generali fissati nel regolamento di ateneo. Le risorse necessarie al funzionamento dell'orto botanico sono fornite, oltre che dall'UAQ, da altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti e convenzioni. Art. 20 (Il senato accademico). - 1. Il senato accademico e' l'organo di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo di tutte le attivita' dell'ateneo. In particolare il senato accademico: a) programma l'attivita' di formazione e di ricerca e le linee di sviluppo dell'ateneo; b) assegna i professori ed i ricercatori alle facolta' e formula le proposte per la definizione delle piante organiche e per la ripartizione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario tra le strutture dell'ateneo; c) esprime parere obbligatorio sulla assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dell'ateneo; d) sentito il nucleo di valutazione di ateneo, verifica l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; unitamente al consiglio di amministrazione, esamina le risultanze delle attivita' gestionali-amministrative; e) delibera l'istituzione e la disattivazione di dipartimenti e di centri interdipartimentali di servizio e le modifiche alla situazione dipartimentale, sentito il consiglio di amministrazione; f) delibera le afferenze di professori e ricercatori ai dipartimenti; g) delibera l'istituzione e la disattivazione di strutture didattiche, sentito il consiglio di amministrazione; h) delibera l'istituzione di nuove strutture di servizio e di supporto dell'ateneo, sentito il consiglio di amministrazione; i) determina gli indirizzi di cui il consiglio di amministrazione dovra' tener conto per la formulazione del bilancio di previsione, in relazione all'attivita' di formazione e di ricerca ed alle linee di sviluppo dell'ateneo, ed esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione; l) fornisce al consiglio di amministrazione parere obbligatorio sull'ammontare delle tasse e dei contributi studenteschi; m) delibera il regolamento di ateneo ed il regolamento didattico di ateneo; n) delibera il regolamento di funzionamento dei centri di servizio di ateneo; o) delibera le modifiche di statuto, sentito il consiglio di amministrazione; p) delibera le modifiche ai regolamenti di ateneo di sua competenza; q) programma lo sviluppo edilizio e la destinazione degli spazi e delle risorse edilizie alle strutture didattiche, scientifiche e gestionali-amministrative dell'ateneo; r) esprime parere obbligatorio sul regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; s) esprime parere obbligatorio sulle relazioni che il rettore a termine di legge inoltra al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; t) propone la partecipazione a strutture esterne all'ateneo per attivita' di ricerca e di servizio; u) valuta i pareri obbligatori e le proposte del consiglio studentesco per gli argomenti previsti nel successivo art. 22. Il presidente del consiglio studentesco ha diritto a partecipare ai lavori del senato accademico con funzione consultiva sugli argomenti di cui ai punti b), d) ed e), e con funzioni deliberanti per i punti a), c) ed f) del predetto art. 22; v) definisce la composizione del comitato permanente per i rapporti con il territorio, di cui al secondo comma dell'art. 7; z) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo. 2. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento di ateneo. 3. Il senato accademico e' costituito da: a) il rettore, che lo presiede; b) il pro-rettore, senza diritto di voto; c) il direttore amministrativo, con funzioni consultive e di segreteria; d) i presidi di facolta'; e) direttori di dipartimento, in numero pari ai presidi, eletti dai professori di ruolo e dai ricercatori confermati afferenti ai dipartimenti, in base ad accorpamenti culturalmente affini di dipartimenti o loro sezioni, definiti dal senato accademico su proposta del collegio dei direttori di dipartimento; f) quattro professori di ruolo eletti dai professori di ruolo e dai ricercatori confermati dell'UAQ. Il mandato di cui al punto f) ha durata triennale, comunque coincide con quello del rettore e non puo' essere ricoperto piu' di due volte consecutive. La carica non e' compatibile con la posizione di professore a tempo definito e con quella di membro del consiglio di amministrazione. Le norme per l'elezione dei membri di cui ai punti e) ed f) sono fissate nel regolamento di ateneo. Art. 26 (Il direttore amministrativo). - 1. Il direttore amministrativo e' a capo degli uffici e dei servizi centrali di ateneo ed esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attivita' di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, nonche' di verifica e controllo dell'attivita' dei dirigenti. 2. Spetta inoltre al direttore amministrativo, ai sensi degli articoli 16, 17 e 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: a) stipulare i contratti dell'Universita' e sottoscrivere le convenzioni non comprese tra quelle attribuite al rettore; b) determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformita' alle direttive impartite dal consiglio di amministrazione, nonche' gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo ed assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi compresi gli impegni di spesa come specificato dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 3. Il direttore amministrativo e' nominato dal rettore, sentito il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, nella figura di un dirigente dell'UAQ o di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico ha durata biennale ed e' rinnovabile. 4. La revoca dell'incarico di direttore amministrativo, per gravi irregolarita' o per inefficienza nell'azione amministrativa, e' disposta con atto motivato dal rettore, sentito il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, previa contestazione all'interessato. 5. Il rettore designa, su proposta del direttore amministrativo, sentito il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, tra i dirigenti dell'ateneo un sostituto del direttore amministrativo, che ne fa le veci ad ogni effetto in caso di assenza od impedimento per giustificati motivi. 6. Al direttore amministrativo puo' essere riconosciuta un'indennita' di funzione a carico del bilancio dell'ateneo, determinata dal consiglio di amministrazione. Il presente provvedimento annulla il precedente decreto rettorale n. 199-0102 del 28 luglio 1999 e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'Aquila, 7 dicembre 1999 Il rettore: Bignardi |