Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento dei vini ad indicazione geografica tipica del "Colline del Genovesato". |
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Vista l'istanza del 31 maggio 1995 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, fatta propria dalla regione Liguria, intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini "Colline del Genovesato"; Ha espresso, nella riunione del 18 novembre 1999, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il testo di disciplinare di produzione come di seguito riportato. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno - in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/ 1972 e successive modifiche ed integrazioni - essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali, comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
| Proposta di disciplinare di produzione del vino ad indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" Art. 1. La indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" e' riservata ai mosti e i vini rispondenti alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Non e' ammesso l'uso di indicazioni geografiche o toponimastiche, nomi di comuni, frazioni o localita' comprese nella zona di produzione. Alla indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni veritiere in riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. La indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" e' riservato ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante, passito (da uve aromatiche); rosati, anche nella tiplogia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante, novello. Art. 2. La zona di produzione delle uve aventi diritto alla indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" comprende il territorio amministrativo della provincia di Genova incluso nelle D.O.C.: "Riviera di Ponente" (comuni di Arenzano e Cogoleto), "Golfo del Tigullio" e "Val Pelcevera". In particolare i confini della zona sono geograficamente delimitati (in senso antiorario) da: il Mare Ligure dal confine con la provincia di Savona al confine con la provincia di La Spezia, a sud; i confini orientali, dei comuni della provincia di Genova di: Moneglia, Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure, Ne', Mezzanego e Borzonasca; i confini settentrionali dei comuni della provincia di Genova di: Borzonasca, San Colombano Certenoli, Orero, Lorsica, Favale di Malvaro, Neirone, Lumarza, Davagna e Genova; quindi si prosegue dai piani di Creto, al passo Crocetta di Orero e fino al passo dei Giovi lungo lo spartiacque che segue la direttrice dei monti: Carmo, Capanna, Vittoria; Cappellino, sino al passo dei Giovi: dal passo dei Giovi fino al monte Turchino lungo la direttrice Bric Montaldo, Monte Poggio, Monte Leco, Monte Taccone, Bric di Guana, Bric Ronsasco, Prato del Gatto, Monte Orditano, M. Sejeu, M. Oralado, M. Foscallo, Bric Marino, Prato d'Ermo, M. Turchino; dal Monte Turchino fino al Monte Reixa e il confine della provincia di Savona lungo la direttrice passo del Turchino, Bric Brusa, Bric Geremia, Monte Gialla, Bric del Dente, Passo del Faialla, Monte Reixa e Passo della Gava; infine i confini occidentali dei comuni della provincia di Genova di Arenzano e Cogoleto. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere atte a conferire alle uve e' ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche qualitative. Art. 3. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini ad indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" le uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Genova. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito della regione Liguria. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. Art. 4. La resa massima di uva per ettaro e' di 13 tonnellate per tutti i vitigni che concorrono alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato". I sesti di impianto, le forme di allevamento del vigneto, i sistemi di potatura, devono essere quelli usuali delle aree di produzione, e/o quelli deliberati dagli organi tecnici competenti e comunque atti a mantenere gli standard produttivi tradizionali. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. Art. 5. La resa massima delle uve in vino finito non deve superare il 75% per tutte la uve. Sono ammesse le pratiche enologiche dell'arricchimento nelle annate e nei limiti stabiliti dalla regione Liguria con proprio decreto. Per la tipologia passito, la resa massima non deve essere superiore al 50%. Art. 6. Il titolo alcolometrico minimo naturale delle uve destinate a produrre vini aventi diritto alla indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" e' di 9,5 gradi per il bianco, 10,00 gradi per il rosso e rosato, 10,5 gradi per la tipologia novello e 13,00 gradi per il passito. Art. 7. All'atto della loro immissione al consumo i vini ad indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" devono avere una gradazione alcolometrica volumica totale minima pari a: 10 gradi per il vino bianco; 10,5 gradi per i vini rosso e rosato, 11,00 per la tipologia novello; 14,00 per la tipologia passito. |
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