Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 29 dicembre 1999 |
Designazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia per l'effettuazione dei controlli sull'olio a denominazione di origine protetta "Riviera Ligure" registrato in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione CE n. 123 del 23 gennaio 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Riviera Ligure" nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole; Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali; Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997, ed in partcolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 8 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, dalla regione Liguria con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quali Autorita' pubbliche da designare per svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia coordinate, ai sensi del comma 10 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, da un comitato di coordinamento costituito presso l'assessorato agricoltura parchi e foreste della regione Liguria; Visto il piano di controllo predisposto dalle stesse camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, quale Autorita' nazionale competente, ha riscontrato l'idoneita' delle modalita' di controllo previste dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia per l'effettuazione dei controlli sulla DOP "Riviera Ligure"; Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di designazione delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia quali autorita' pubbliche per l'espletamento delle funzioni di controllo sulla DOP "Riviera Ligure"; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Decreta: Art. 1. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia coordinate da un comitato all'uopo costituito presso l'assessorato agricoltura parchi e foreste della regione Liguria, sono designate quali Autorita' pubbliche incaricate di espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta "Riviera Ligure" registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 123 del 23 gennaio 1997. |
| Art. 2. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorita' nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorita' nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantita di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta "Riviera Ligure". |
| Art. 3. L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia sono tenute ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire. |
| Art. 4. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia comunicano con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Riviera Ligure" mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 5. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia immettono nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa ed adottano eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Riviera Ligure" rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 4 sono simultaneamente resi noti anche alla regione Liguria nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta "Riviera Ligure". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 1999 Il direttore generale: Di Salvo |
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