Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 29 dicembre 1999 |
Autorizzazione all'organismo di controllo denominato "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare - S.r.l.", ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Montasio", registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Montasio" nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole; Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali; Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997, ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli evigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni; Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1999 con il quale l'organismo di controllo denominato "Istituto Nord Est Qualita' - INEQ" e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine "Montasio" registrata in ambito Unione europea come denominazione di origine protetta; Considerato che l'"Istituto Nord Est Qualita' - INEQ" ha comunicato la propria intenzione di rinunziare all'incarico di organismo autorizzato al controllo per la denominazione di origine protetta "Montasio" a far data dal 30 dicembre 1999; Vista la comunicazione del Consorzio per la tutela del formaggio "Montasio", con la quale il suddetto Consorzio ha indicato quale organismo privato per svolgere attivita' di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi, in sostituzione dell'"Istituto Nord Est Qualita' - INEQ", l'organismo privato "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare - S.r.l.", con sede in via S. Gaetano n. 74 - Thiene (Vicenza); Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero; Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Considerato che l'organismo privato "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare - S.r.l." ha comunicato la propria disponibilita' ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Montasio" con le modalita' gia' previste nel piano di controlli predisposto dal rinunciatario organismo "Istituto Nord Est Qualita' - INEQ", in via transitoria, nelle more della predisposizione e dell'approvazione di un nuovo piano di controlli. Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998; Considerato che il "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare - S.r.l." risulta gia' iscritto nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998; Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Decreta: Art. 1. In accoglimento della richiesta dell'organismo di controllo denominato "Istituto Nord Est Qualita' - INEQ", con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale, 33/35 e' revocata al predetto organismo l'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Montasio" di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1999. |
| Art. 2. L'organismo di controllo "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare - S.r.l." di seguito denominato "C.S.Q.A.", con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gatano n. 74, gia' iscritto all'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, e' autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta "Montasio" registrata in ambito Unione europea con regolamento della Commissione CE n. 1107 del 12 giugno 1996. |
| Art. 3. L'autorizzazione di cui all'art. 2 comporta l'obbligo per il "C.S.Q.A." del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorita' nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali. |
| Art. 4. L'organismo privato autorizzato "C.S.Q.A." non puo' modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalita' di controllo cosi' come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorita' nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorita' nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e, non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorita' nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantita' di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta "Montasio". |
| Art. 5. L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 3 ed e' rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione l'organismo di controllo "C.S.Q.A." e tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire. |
| Art. 6. L'organismo autorizzato "C.S.Q.A." comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Montasio" mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7. L'organismo autorizzato "C.S.Q.A." immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Montasio" rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta "Montasio". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 1999 Il direttore generale: Di Salvo |
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