Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 24 dicembre 1999
Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
degli affari civili e delle libere professioni
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante diposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Pfeiffer Cramer Petra, nata a Dresda il 31 maggio 1961, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di "ingegnere";
Preso atto che e' in possesso del titolo di studio "Dipl. Ing. (FH)" in "Hochbau" conseguito il 31 agosto 1982 presso l'istituto superiore di ingegneria civile di Neustrelitz;
Considerato che la richiedente inoltre ha svolto attivita' professionale per un periodo superiore ai due anni;
Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 15 aprile 1999;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari;
Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in anni uno;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Pfeiffer Cramer Petra, nata a Dresda il 31 maggio 1961, cittadina tedesca, e' riconosciuto il titolo di studio post-secondario di "diplom ingenieur (FH)" in "Hochbau", di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" e l'esercizio della professione.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie:
a) architettura tecnica;
b) idraulica.
Roma, 24 dicembre 1999
Il direttore generale: Hinna Danesi
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova e' volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.
L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art, 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.
Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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