Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PALERMO
DECRETO RETTORALE 13 dicembre 1999
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071: "Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73";
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652: "Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni";
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato con regiodecreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28: "Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: "Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13: "Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Universita' degli studi di Palermo (consiglio di facolta', seduta del 18 febbraio 1999, senato accademico seduta del 7 settembre 1999, consiglio di amministrazione, seduta del 29 settembre 1999);
Visto il parere del nucleo di valutazione interno dell'Universita' di Palermo, seduta del 19 novembre 1999;
Visto il parere del comitato regionale di coordinamento, seduta del 3 dicembre 1999;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico
Viene istituito il diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione, con sede ad Agrigento. Diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione
Art. 1.
1. Presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Palermo e' istituito il diploma universitario di operatore della pubblica amministrazione.
2. Il corso di studi per consentire il diploma in operatore della pubblica amministrazione fornisce le conoscenze di metodo e di contenuti scientifici e professionali necessari per svolgere attivita' istruttoria e di supporto all'assunzione delle decisioni operative connesse allo svolgimento di funzioni amministrative, organizzative e gestionali della pubblica amministrazione.
3. Il corso di diploma in operatore della pubblica amministrazione afferisce alla facolta' di giurisprudenza e ha durata biennale.
Art. 2.
1. Il corso di studi per conseguire il diploma di operatore della pubblica amministrazione comprende almeno dodici annualita' di insegnamento (fino ad un massimo di quattordici) e si conclude con un esame finale di diploma.
Per essere ammessi all'esame finale di diploma e' necessario aver superato gli esami di profitto, una prova idoneativa diretta ad accertare la conoscenza di almeno una lingua straniera, una prova idoneativa di conoscenze informatiche di base, cosi' come le eventuali attivita' di formazione pratica.
2. Il consiglio della struttura didattica individua gli insegnamenti fondamentali e complementari, nell'ambito delle aree indicate nel successivo art. 3 e stabiliscono le modalita' delle prove idoneative, degli esami di profitto e dell'esame di diploma e dell'eventuale formazione pratica.
3. Gli esami di profitto sostenuti positivamente nell'ambito del corso di studi per conseguire il diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione possono essere ritenuti validi al fine del conseguimento del diploma di laurea in scienze dell'amministrazione, ove istituito, a condizione che durata, contenuti e metodo degli insegnamenti risultino analoghi nei due corsi di studi.
La struttura didattica indica criteri e parametri per il riconoscimento, prevedendo eventuali integrazioni didattiche.
Art. 3.
1. Sono fondamentali e obbligatorie sei annualita', anche divisibili in moduli semestrali di insegnamento, in ragione di almeno una per ciascuna delle seguenti sei aree disciplinari, individuate dai settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990 indicati di seguito:
1) area del diritto privato (N01X, N03X);
2) area del diritto pubblico (N08X, N09X, N10X, N11X);
3) area del diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X);
4) area del governo locale e dell'amministrazione comparata (Q02X);
5) area della economia politica (P01A, P01H, P01I);
6) area del diritto comunitario e comparato (N11X, N14X, N03X, N04X).
2. Sono obbligatorie quattro annualita' di insegnamento, anche divisibili in semestri, da scegliere nell'ambito delle seguenti aree disciplinari:
1) area del diritto tributario e della contabilita' pubblica (N13X, P02A, P01C);
2) area della statistica e dei metodi quantitativi per la valutazione dell'attivita' della pubblica amministrazione (B01A, P01E, S01A, S02X, S03B, B02B);
3) area dei metodi e delle tecniche organizzative e gestionali dell'aministrazione pubblica (P02D, P02B);
4) area del diritto penale (N17X)
5) area della storia delle amministrazioni e delle istituzioni pubbliche (N18X, N19X, Q01C);
6) area della sociologia dell'amministrazione e dell'organizzazione (Q05E, Q05C);
7) area del diritto civile e commerciale (N01X, N04X);
8) area della politica economica e della finanza pubblica (P01B, P01C, P01J).
3. Presso la facolta' di giurisprudenza, cui afferisce il corso di diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione e' obbligatoriamente attivato un corso di insegnamento di lingua inglese e un insegnamento almeno semestrale di informatica di base per la pubblica amministrazione (N20X, K05A, K05B, S04A).
4. Da due a quattro annualita' di insegnamento anche divisibili in moduli semestrali, potranno essere inclusi liberamente nei piani di studio da scegliere tra gli insegnamenti attivati appatenenti alle aree disciplinari di cui ai commi 1 e 2.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del "Regolamento in materia di autonomia didattica", in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, l'Universita' adeguera' l'ordinamento didattico del presente corso di studio alle disposizioni del predetto regolamento, ed a quelle del decreto ministeriale, che individuera' la classe relativa al corso stesso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Palermo, 13 dicembre 1999
Il rettore: Silvestri
 
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