IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari, e in particolare l'art. 11; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", e in particolare l'art. 17, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4; Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, e in particolare l'art. 13; Visto il decreto rettorale 15 ottobre 1998 con il quale e' stato emanato il regolamento didattico dell'Universita' degli studi di Milano e le successive modificazioni alla parte seconda "Ordinamento didattico"; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 26 febbraio 1996 con il quale e' stata modificata la tabella XXII dell'ordinamento didattico universitario, concernente il corso di laurea in matematica; Vista la delibera adottata dal consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 24 febbraio 1999, diretta ad ottenere il riordino del corso di laurea in matematica, in adeguamento alla sopra citata tabella; Vista la delibera con la quale il senato accademico, nella seduta del 13 aprile 1999, ha approvato la proposta di riordino del corso di laurea in matematica; Considerata la necessita' di modificare conseguentemente il regolamento didattico di Ateneo; Decreta: Il regolamento didattico dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con il decreto citato in premessa, con le successive modificazioni, viene ulteriormente modificato nella parte seconda "Ordinamento didattico" come di seguito specificato. Art. 1. Al titolo V "Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali", gli articoli da 95 a 97, relativi al corso di laurea in matematica, sono soppressi e sono sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli: "Laurea in matematica Art. 95. - Il corso di laurea in matematica ha lo scopo di fornire strumenti metodologici e conoscenze della matematica pura ed applicata a livello scientifico. Art. 96. - Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 97. - La durata del corso di laurea e' di quattro anni. Il corso di studi prevede quindici annualita' di insegnamenti, anche divisibili in moduli semestrali. Un insegnamento annuale consiste di almeno settanta ore di lezioni, e un modulo semestrale di almeno trentacinque ore di lezioni. Ogni insegnamento e' di norma accompagnato da esercitazioni. Le esercitazioni costituiscono parte integrante dell'insegnamento corrispondente. Art. 98. - L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticita' degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma sono determinati dalle strutture didattiche. Art. 99. - Tutti gli insegnamenti dovranno essere scelti all'interno dei settori scientifico-disciplinari indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, aggiornato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1997. I piani di studio di tutti gli studenti dovranno prevedere: almeno l'equivalente di due moduli semestrali nell'area disciplinare dell'algebra; almeno l'equivalente di cinque moduli semestrali nell'area disciplinare della geometria; almeno l'equivalente di cinque moduli semestrali nell'area disciplinare dell'analisi matematica; almeno l'equivalente di tre moduli semestrali nell'area disciplinare della fisica matematica; almeno l'equivalente di quattro moduli semestrali nell'area disciplinare della fisica. Art. 100. - Il corso di studi e' organizzato in tre indirizzi: generale, didattico e applicativo. La scelta dell'indirizzo e' regolata dalla struttura didattica e avviene, di norma, dopo il secondo anno. Art. 101. - In aggiunta agli insegnamenti indicati all'art. 6 i piani di studio degli studenti dell'indirizzo generale dovranno prevedere: almeno l'equivalente di due moduli semestrali in una o ambedue le aree disciplinari dell'algebra e della geometria; almeno l'equivalente di due moduli semestrali nell'area disciplinare dell'analisi matematica; almeno l'equivalente di due moduli semestrali in una o piu' tra le aree disciplinari della probabilita' e statistica matematica, della fisica matematica e dell'analisi numerica. Art. 102. - In aggiunta agli insegnamenti indicati all'art. 6 i piani di studio degli studenti dell'indirizzo didattico dovranno prevedere: almeno l'equivalente di quattro moduli semestrali in una o ambedue le aree disciplinari della logica matematica e delle matematiche complementari; almeno l'equivalente di due moduli semestrali in una o piu' tra le aree disciplinari della probabilita' e statistica matematica, dell'analisi numerica e dell'informatica. Art. 103. - In aggiunta agli insegnamenti indicati all'art. 6 i piani di studio degli studenti dell'indirizzo applicativo dovranno prevedere: almeno l'equivalente di tre moduli di una o piu' tra le aree disciplinari della probabilita' e statistica matematica, dell'analisi numerica, della ricerca operativa e dell'informatica. Inoltre le strutture didattiche dovranno indicare, in relazione ai diversi orientamenti, almeno l'equivalente di quattro moduli semestrali obbligatori che dovranno comparire nei piani di studio degli studenti dell'indirizzo applicativo. Art. 104. - Le strutture didattiche provvedono a che almeno sei moduli semestrali siano comuni per gli studenti del corso di laurea e del corso di diploma. Per gli studenti in possesso del diploma universitario in matematica le strutture didattiche predisporranno, sentito lo studente, un piano di studi individuale, anche in deroga alle precedenti disposizioni, che completi la sua preparazione in relazione all'indirizzo prescelto. In ogni caso il piano di studi per conseguire la laurea in matematica dovra' contenere l'equivalente di almeno undici annualita' scelte tra le discipline delle aree disciplinari della logica matematica, dell'algebra, della geometria, delle matematiche complementari, dell'analisi matematica, della probabilita' e statistica matematica, della fisica matematica, dell'analisi numerica, della ricerca operativa. Art. 105. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente sara' tenuto a dimostrare, con modalita' definite dalla struttura didattica, di norma entro i primi due anni di corso, la conoscenza della lingua inglese. Art. 106. - L'esame di laurea deve comprendere la discussione di una dissertazione scritta. Art. 107. - Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica indipendentemente dall'indirizzo prescelto. L'indirizzo seguito potra' essere indicato a richiesta dell'interessato nei certificati degli studi rilasciati dall'Universita'". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 24 giugno 1999 p. Il rettore: Decleva |