Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 30 dicembre 1999
Certificazioni del bilancio di previsione 2000 delle province, dei comuni e delle comunita' montane.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 44 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 il quale prevede, nella disciplina a regime dei trasferimenti erariali, che gli enti locali redigano apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione, con modalita' da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno;
Visto l'art. 44 comma 2 del suddetto decreto il quale prevede che le modalita' della certificazione siano stabilite tre mesi prima della scadenza di ogni adempimento con decreto del Ministro dell'interno;
Visto l'art. 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990 n. 142, nel quale e' stabilito che i comuni e le province deliberano entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 recante "ordinamento finanziario e contabile degli enti locali";
Visto il decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 dicembre 1999 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2000 degli enti locali al 29 febbraio 2000;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 15 settembre 1997, n. 342 che recita: "Al comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo del 25 febbraio 1995, n. 77, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: e-bis) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.";
Considerata la necessita' di rinviare la presentazione della tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia a causa della recente approvazione del decreto di definizione dei suddetti parametri;
Ritenuta la necessita' di predisporre, un sistema automatizzato di certificazione che tenga conto delle modalita' di certificazione relativa al bilancio di previsione 2000;
Visto l'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 secondo il quale spetta alla regione Friuli Venezia Giulia disciplinare la finanza locale negli enti locali e finanziare gli stessi con oneri a carico del proprio bilancio, ad eccezione del servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite a comuni e province per i quali lo Stato provvede separatamente al finanziamento, nella misura determinata dalla normativa statale;
Considerata la necessita' di emanare le modalita' della certificazione relativa al bilancio di previsione dell'anno 2000 nonche' di individuare le modalita' ed i termini di presentazione;
Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna;
Decreta:
Art. 1.
I comuni, le province e le comunita' montane devono compilare un certificato sul bilancio 2000 conforme agli allegati modelli che fanno parte integrante del presente decreto.
Detto certificato va allegato al bilancio di previsione e con lo stesso inviato al competente organo regionale di controllo in un originale e sette copie autenticate.
L'organo regionale di controllo, dopo aver attestato in calce al certificato che lo stesso e' regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo, lo inoltra in originale e quattro copie autenticate, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque entro il 30 aprile 2000 alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per gli enti e le comunita' montane di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per gli enti e le comunita' montane delle province di Bolzano e Trento.
Il comitato regionale di controllo invia, inoltre, copia del certificato alla regione e ne restituisce una all'ente interessato.
Le prefetture, la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti e le comunita' montane di quella regione ed il commissariato del Governo competente per gli enti e le comunita' montane delle province di Bolzano e Trento, provvedono ad inviare l'originale dei certificati relativi agli enti ed alle comunita' montane, al Ministero dell'interno nonche' una copia alla Corte dei conti - Sezione enti locali, una all'I.S.T.A.T. ed una all'A.N.C.I., all'U.P.I. ed all'U.N.C.E.M. a seconda della tipologia di ente locale.
 
Art. 2.

Il certificato e' firmato dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario ove esista. Deve inoltre contenere l'attestazione firmata dal presidente dell'organo regionale di controllo.
Il certificato deve essere redatto nel formato di cm 21 x 29,7 e scritto a macchina in ogni sua parte senza aggiunte od omissioni. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in migliaia di lire.
 
Art. 3.
In alternativa alle modalita' di presentazione del certificato concernente il bilancio di previsione 2000, i comuni possono predisporre e presentare i certificati stessi nella versione informatizzata, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.
I comuni che optano per la predisposizione dei certificati in versione informatizzata, sono tenuti a trasmetterli entro il 10 marzo 2000, in originale e ristampe autenticate, con le stesse modalita' fissate per la compilazione dei certificati in versione manuale.
L'organo regionale di controllo, dopo aver attestato in calce al certificato che lo stesso e' regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo, lo inoltra in originale e quattro copie autenticate, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque entro il 30 aprile 2000 alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per gli enti e le comunita' montane di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per gli enti e le comunita' montane delle province di Bolzano e Trento.
Il comitato regionale di controllo invia, inoltre, copia del certificato alla regione e ne restituisce una all'ente interessato.
Le prefetture, la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti e le comunita' montane di quella regione ed il commissariato del Governo competente per gli enti e le comunita' montane delle province di Bolzano e Trento, provvedono ad inviare l'originale dei certificati relativi agli enti ed alle comunita' montane, al Ministero dell'interno nonche' una copia alla Corte dei conti - Sezione enti locali, una all'I.S.T.A.T. ed una all'A.N.C.I.
All'originale del certificato che sara' successiva cura della prefettura far pervenire a questo Ministero, dovra' essere allegato il floppy disk contenente la copia degli archivi da cui e' stata originata la stampa degli originali stessi, con l'indicazione in etichetta del nome del comune, della provincia, del certificato del conto di bilancio.
 
Art. 4.
Con l'apposizione in calce alle certificazioni informatizzate del bilancio preventivo, il segretario ed il responsabile del servizio finanziario attestano inoltre che gli archivi contenuti nel floppy disk, contengono gli stessi dati da cui e' stata prodotta la stampa su modulo continuo.
Il certificato dovra' essere compilato in ogni loro parte senza aggiunte od omissioni. Tutti i dati finanziari stampati debbono essere espressi in migliaia di lire.
 
Art. 5.
L'opzione per la certificazione informatizzata, impone ai comuni il rispetto delle seguenti prescrizioni:
1) la predisposizione e la stampa del certificato di bilancio preventivo allegata, puo' essere effettuata solo con l'utilizzo di una procedura software espressamente autorizzata da questo Ministero;
2) il software deve poter essere utilizzabile su PC compatibili IBM, sistema operativo MS-DOS 3.3 e successivi, dotato di una memoria Ram di almeno 640 KBYTES, oppure sistema operativo Windows 95 o 98;
3) l'ultima riga di ogni pagina e della pagina finale del certificato deve riportare in stampa la dicitura "Certificato prodotto con procedura software autorizzata dal Ministero dell'interno - autorizzazioni n. ....... richiesta da ....";
4) il certificato deve essere stampato su modello UNIA4 non prefincato (cm 21) di larghezza e (cm 29,7) di lunghezza;
5) ogni foglio di stampa deve riprodurre sostanzialmente il contenuto dell'equivalente pagina del certificato nel formato a redazione manuale;
6) gli archivi magnetici devono essere riprodotti su unico floppy disk da 3 pollici e mezzo formattati a 1,44 Mbytes, mediante l'utilizzo dell'apposita funzione prevista dal software autorizzato, nel formato ASCII;
7) il floppy disk deve essere strutturato su file contenente gli archivi relativi alla certificazione del bilancio di previsione 2000.
 
Art. 6.
I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione del proprio software, necessario per la predisposizione delle certificazioni informatizzate, dovranno preventivamente richiedere entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale al Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Piazza del Viminale - Roma, l'apposita copia del tracciato record. Gli interessati, successivamente, devono presentare il pacchetto applicativo entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.
L'omologazione ministeriale verra' rilasciata previa visione del software sviluppato, degli archivi e delle stampe del certificato in versione informatizzata che gli interessati dovranno inviare all'indirizzo sopracitato.
 
Art. 7.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 1999
Il Ministro: Bianco
 
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