Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
DECRETO 16 dicembre 1999 |
Autorizzazione al presidio ospedaliero di Suzzara, appartenente all'azienda U.S.S.L. n. 22 di Ostiglia, ad avvalersi della facolta' di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle lastre radiografiche prodotte a partire dal 1978. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'ufficio centrale per i beni archivistici Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Ministro per i beni ambientali e culturali di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la richiesta del presidio ospedaliero di Suzzara, appartenente all'azienda U.S.S.L. n. 22 di Ostiglia relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle lastre radiografiche; Considerato che gli atti e i documenti - oggetto della richiesta - non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974; Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; Sentito il Ministro della sanita'; Decreta: Articolo unico Il presidio ospedaliero di Suzzara, appartenente alla azienda U.S.S.L. n. 22 di Ostiglia e' autorizzato ad avvalersi della facolta' di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiografiche prodotte a partire dal 1978. Le modalita' di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974. La pellicola da usare, fermo restando che sara' costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovra' possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979. Gli originali dei documenti, di cui e' stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 dicembre 1999 Il direttore generale: Italia |
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