Gazzetta n. 2 del 4 gennaio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 27 ottobre 1999 |
Norme per il funzionamento delle commissioni di degustazione dei VQPRD operanti presso le C.C.I.A.A. per l'anno 2000. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, concernente il coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, della irrigazione, delle grandi colture mediterranee, delle vitivinicolture e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani; Vista la deliberazione del 13 dicembre 1979, con la quale il C.I.P.A.A. ha adottato il piano agricolo nazionale, recante - fra l'altro - direttive per il riconoscimento dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.); Visto l'art. 13 del regolamento del Consiglio CEE n. 823/1987 del 16 luglio 1987 che stabilisce norme relative agli esami chimico-fisici ed organolettici cui devono essere sottoposti i vini che possono beneficiare della denominazione V.Q.P.R.D.; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale"; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare 1'art. 33; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la "nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini"; Visto l'art. 13, comma 1 della citata legge n. 164/1992, che stabilisce che, ai fini della utilizzazione delle D.O.C. e D.O.C.G. i vini devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisica e ad esame organolettico, con conseguente certificazione positiva, nonche' il comma 6 dello stesso articolo che prevede l'emanazione di apposito regolamento disciplinante gli esami chimico-fisici ed organolettici ed i criteri per la costituzione e l'attivita' delle commissioni di degustazione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.; Vista la circolare n. 28 del 26 novembre 1993, con la quale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 e 8, della legge n. 164/1992, nelle more dell'emanazione del regolamento applicativo, sono state impartite disposizioni per l'effettuazione degli esami chimico-fisici ed il funzionamento delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine; Visto l'art. 3, comma 10, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia, nella parte che concerne l'emanazione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di apposito decreto con il quale devono stabilirsi annualmente l'ammontare degli importi, e le modalita' di pagamento delle somme a carico dei soggetti che si avvalgono dell'operato delle commissioni di degustazione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G.; Visti i decreti di istituzione delle 164 commissioni di degustazione per l'esame organolettico dei vini a D.O.C. e/o a D.O.C.G.; Ritenuto di confermare per l'anno 2000 l'affidamento dell'incarico di provvedere al funzionamento delle commissioni di degustazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio; Decreta: Art. 1. Per l'esercizio 2000 i soggetti richiedenti l'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine controllata e/o a denominazione di origine controllata e garantita, sono tenuti al pagamento preventivo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, di una somma compresa tra L. 20.000-35.000 per ogni campione prelevato e di una somma compresa tra L. 180-250 per ogni ettolitro sottoposto ad esame, per le spese di funzionamento delle commissioni. |
| Art. 2. Nell'ambito dei margini fissati gli importi e le modalita' di pagamento delle somme di cui all'art. 1 sono stabiliti con delibera della camera di commercio competente per territorio. |
| Art. 3. Alla fine di ogni anno ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura redige apposita relazione riguardante l'attivita' svolta dalle commissioni di degustazione ivi operanti, corredata di tutti i dati e le informazioni concernenti l'attivita' e le spese sostenute. |
| Art. 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 ottobre 1999 Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1999 Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 304 |
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