Gazzetta n. 1 del 3 gennaio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 19 novembre 1999
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 1999-2000.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto ministeriale n. 356 del 18 settembre 1998, confermato con il decreto ministeriale dell'8 novembre 1999, concernente le modalita' di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 1999-2000;
Visto il decreto ministeriale n. 357 del 18 settembre 1998, modificato dal decreto ministeriale dell'8 novembre 1999, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento;
Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, concernente la costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto ministeriale dell'8 novembre 1999, recante norme sulle modalita' e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Ravvisata l'esigenza di dettare disposizioni per lo svoglimento degli esami di Stato nelle classi sperimentali autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 1999-2000;
Decreta:
Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nelle classi sperimentali autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 1999-2000, e' disciplinato come segue:
Art. 1.
Candidati esterni
1. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato negli istituti in cui tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di sperimentazione che coinvolga sia l'ordinamento che la struttura curriculare (c.d. maxisperimentazione), con le seguenti eccezioni:
abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola statale ove intendano presentare domanda di iscrizione agli esami di Stato e abbiano conseguito la promozione alla quinta classe;
chiedano di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In tali casi, ricorrendo le condizioni previste dalle norme vigenti, sostengono gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973;
chiedano di sostenere gli esami di Stato presso istituti in cui e' attuato il progetto sperimentale c.d. "Brocca", dell'ordine classico, scientifico, magistrale e linguistico e dell'ordine tecnico con corsi aventi corrispondenza all'altro detto ordine scolastico, sempreche' abbiano conseguito la promozione alla quinta classe in un corso sperimentale del medesimo progetto presso istituzioni scolastiche dei due suddetti ordini.
 
Art. 2. Validita' e corrispondenza dei diplomi per la sperimentazione di
ordinamento e di struttura
1. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.
2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di studio quinquennali ad indirizzi magistrale e artistico sono comprensivi anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e validi, pertanto, per l'iscrizione a qualsiasi facolta' universitaria.
3. Con il decreto che individua annualmente le materie affidate ai commissari esterni e con il decreto che individua la materia oggetto della seconda prova scritta, sono indicati gli istituti presso i quali si svolgono esami di Stato, a conclusione dei corsi sperimentali e i titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi in base alle corrispondenze stabilite, ai sensi dell'art. 279 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
 
Art. 3.
Sperimentazioni di solo ordinamento
1. Negli istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di solo ordinamento o "non assistite" (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite" (dette anche coordinate), le prove si svolgono secondo le modalita' previste per le classi dei corsi ordinari e vertono sulle discipline indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 2, comma 3 e sui relativi programmi di insegnamento.
2. Nei predetti istituti i candidati esterni, nella domanda di partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.
3. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano nazionale informatica nei licei scientifici, negli istituti magistrali e tecnici) le prove di esame vertono sui contenuti specifici di tale materia.
4. Per la sperimentazione di prosecuzione dello studio della lingua straniera nei licei classici, negli istituti magistrali e negli istituti tecnici, nonche' per le sperimentazioni consistenti nell'aggiunta di una seconda lingua straniera nei licei scientifici e negli istituti tecnici, la lingua straniera puo' essere oggetto d'esame, sia in sede di terza prova scritta che di colloquio, se nella commissione risulta presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della e/o delle lingue straniere interessate.
 
Art. 4.
Documento del Consiglio di classe
1. Per l'elaborazione del documento del Consiglio di classe, finalizzato alla predisposizione della terza prova scritta, nonche' alla connessa illustrazione dei contenuti specifici e delle linee didattico-metodologiche seguite nella sperimentazione, valgono le disposizioni in materia relative ai corsi ordinari.
 
Art. 5.
Aree disciplinari
1. Tenuto conto della diversa strutturazione dei piani di studio relativi alle singole sperimentazioni e nella considerazione che gli stessi non sempre sono riconducibili nell'ambito delle aree disciplinari previste dal decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358, per i corsi ordinari, i Consigli di classe procedono alla ripartizione delle materie dell'ultimo anno in due aree disciplinari. I criteri di individuazione di tali aree sono quelli indicati nel decreto n. 358 del 18 settembre 1998.
 
Art. 6.
Adempimenti preliminari delle commissioni
1. Le commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte per operare un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le commissioni procedono ai seguenti adempimenti:
esame del documento del Consiglio di classe previsto dal comma 2, dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con particolare riferimento ai contenuti specifici della sperimentazione e ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati;
riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente o in gruppo;
esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.
 
Art. 7.
Prove d'esame
1. Per quel che concerne la prima e la terza prova scritta e il colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli esami nei corsi ordinari.
2. La seconda prova scritta, che per i corsi sperimentali dell'istruzione tecnica, professionale, artistica e di arte applicata puo' essere grafica o scrittografica, verte su una delle discipline caratterizzanti il corso di studio per le quali le disposizioni in materia di sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche.
Per l'anno scolastico 1999-2000, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali puo' vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda nel decreto autorizzativo verifiche scritte. Sempre per l'anno scolastico 1999-2000, la disciplina o le discipline oggetto di seconda prova scritta saranno indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 2, corredato, ove necessario, da note contenenti indicazioni sulle modalita' di svolgimento della prova medesima.
3. La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale presso i Conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per il tempo occorrente per la relativa realizzazione, ha una sua autonoma connotazione e non si svolge contestualmente al colloquio, bensi' in tempi diversi.
Per l'effettuazione di tale prova, i candidati, ripartiti in gruppi distinti corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto della prova stessa, sono convocati secondo lo stesso ordine di chiamata valevole sia per la prova di strumento che per il colloquio.
Sempre in rapporto alla particolare natura della prova di strumento, il presidente della commissione viene individuato tra i musicisti che operano o abbiano operato nel Conservatorio e per ciascuna tipologia di strumento e' presente in commissione, a rotazione, un commissario esterno. Con riferimento alla specificita' delle discipline di storia della musica e teoria e analisi musicale, dei due commissari uno e' nominato come commissario interno.
L'esito della prova di strumento e' riportato con giudizio motivato nella certificazione di cui all'art. 13 del regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, facente parte integrante del diploma.
4. Per l'anno scolastico 1999-2000, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formali riconosciuti - tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore, lauree, esami di abilitazione all'esercizio di libere professioni - siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio.
 
Art. 8.
R i n v i o
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa' rinvio alla disciplina degli esami di Stato dei corsi di ordinamento.
Roma, 19 novembre 1999
Il Ministro: Berlinguer Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1999 Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 352
 
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