Gazzetta n. 1 del 3 gennaio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
CIRCOLARE 21 dicembre 1999, n. 52 |
Accertamento residui passivi alla chisura dell'esercizio 1999. |
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A tutte le amministrazioni centrali dello Stato Ai direttori degli uffici centrali del bilancio Ai direttori delle ragionerie provinciali dello Stato Al direttore dell'ufficio di ragioneria presso il magistrato per il Po e, per conoscenza: Alla Corte dei conti Si reputa opportuno delineare, qui di seguito, i principali criteri da tenere presenti nelle operazioni di chiusura delle scritture contabili dell'esercizio finanziario 1999 e nella conseguente redazione del conto consuntivo. A) Determinazione dei residui passivi dell'esercizio finanziario 1999. In conformita' al disposto dell'art. 275 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, gli uffici centrali del bilancio provvedono ad accertare le somme da iscrivere quali residui nel conto consuntivo ed a compilare apposita dimostrazione da allegare ai decreti ministeriali con i quali si autorizza, ai sensi dell'art. 53 della legge di contabilita', la conservazione in conto residui delle somme impegnate nell'esercizio scaduto. Secondo quanto prescritto dal citato art. 275 tale dimostrazione deve indicare: le somme relative a mandati informatici rimasti inestinti alla chiusura dell'esercizio di emissione e ad ordini di accreditamento di cui e' stato chiesto il trasporto ai sensi dell'art. 61-bis della legge di contabilita' (lettera a); le somme riferibili a rate di spese fisse rimaste insolute alla data del 31 dicembre, le quali devono essere determinate operando la differenza tra i ruoli emessi ed i pagamenti eseguiti (lettera b); le somme che trovano riscontro in formali, documentati provvedimenti dell'amministrazione interessata, regolarmente impegnate (lettera c); le somme concernenti gli ordinativi emessi sugli ordini di accreditamento per i quali non e' consentito il trasporto, in quanto riguardanti spese di parte corrente, nonche' quelle corrispondenti ad impegni assunti da funzionari delegati, per i quali non e' stato disposto il relativo pagamento entro la chiusura dell'esercizio finanziario e rilevabili dagli elenchi mod. 62 C.G. (lettera d); le eventuali somme riferibili a spese di giustizia anticipate con i fondi della riscossione, alle vincite al lotto, a quelle dovute in corrispondenza degli accertamenti d'entrata, nonche' ad ogni altra spesa rimasta da pagare al termine dell'esercizio, non compresa tra quelle innanzi indicate (lettera e); i residui di stanziamento da conservare ai sensi dell'art. 36, comma 2, del regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, quale risulta modificato da ultimo dall'art. 3, comma 2, della legge n. 94 del 3 aprile 1997 (lettera f). E' appena il caso di evidenziare, ai fini della conservazione, che i residui di stanziamento che in forza di disposizioni "legislative speciali" sono mantenuti in bilancio per un periodo di tempo superiore a quello ora indicato dall'art. 36 citato, restano disciplinati dalla norma speciale e permangono, pertanto, in bilancio per il periodo temporale fissato dalle rispettive norme speciali. Ai sensi del comma 3 del citato art. 275, l'anzidetta dimostrazione dovra' essere corredata: per le spese di cui alle lettere c) e d), degli elenchi compilati dai competenti uffici centrali e periferici nei quali debbono indicarsi il cognome ed il nome del creditore, l'oggetto della spesa e la somma dovuta; per quanto attiene alle spese di cui alla lettera e), per quelle di giustizia, di prospetti riassuntivi compilati per provincia, mentre, per le vincite al lotto, di prospetti riassuntivi compilati per compartimento o dall'ufficio centrale di ragioneria presso i Monopoli di Stato, a seconda che trattisi di partite relative agli esercizi 1994 e precedenti e comunque a data anteriore all'introduzone della raccolta automatizzata del gioco del lotto, ovvero riferite agli esercizi 1995 e successivi, ad epoca in ogni caso anteriore all'adozione delle procedure informatiche di gioco; per le spese di cui alla lettera f), di un prospetto in cui, a fronte dello stanziamento, vengono indicati gli impegni da assumere, corredato di una dichiarazione circa la necessita' di conservare le relative somme in bilancio. Tale dichiarazione, sia che trattisi di somme da conservare su capitoli di spese in conto capitale, sia che riguardi somme da conservare su capitoli di parte corrente, ai quali si applichi, per speciali disposizioni contenute nella legge di approvazione del bilancio od in altre leggi, il medesimo regime giuridico previsto dal comma 2 del surrichiamato art. 36 della legge di contabilita', deve essere resa dai dirigenti competenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dai capi degli uffici periferici investiti di attribuzioni decentrate. Tale procedura andra' del pari seguita per gli stanziamenti che, in relazione a particolari norme, possono essere utilizzati in esercizi successivi a quello nel quale vennero iscritti in bilancio. Le spese relative a regolazioni contabili, a regolazioni debitorie mediante titoli di Stato e ad assegni alle categorie protette, giusto il disposto dell'art. 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono imputate alla competenza dell'esercizio finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti. B) Rideterminazione dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti al 1999. Nel rammentare che, in base al comma 2 dell'art. 154 del regolamento di contabilita' di Stato, i residui di cui trattasi devono essere tenuti distinti a seconda dell'esercizio di provenienza, si raccomanda, per la loro ulteriore conservazione in bilancio, la stretta osservanza dei limiti temporali stabiliti dal summenzionato art. 36, piu' volte modificato e da ultimo dall'art. 3, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 e dall'art. 12, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Per quanto concerne le modalita' di conservazione dei fondi relativi a spese di annualita' si fa rinvio alla circolare n. 18, „prot. n. 106321 del 24 febbraio 1971 nonche' alla circolare n. 60, „prot. 149840 del 9 agosto 1976, riguardante i criteri di gestione dei capitoli di spesa interessati da limiti d'impegno, i quali trovano rispondenza nelle norme contenute nell'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e nel disposto di cui all'art. 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, piu' oltre illustrato. In attuazione delle summenzionate disposizioni alla chiusura dell'esercizio, dovranno essere pertanto eliminati dal bilancio: 1) Per economia: a) in attuazione dell'art. 2 della legge n. 428/1985: i residui inerenti a spese per stipendi, pensioni ed altri assegni fissi che trovano corrispondenza in titoli di spesa colpiti da perenzione; b) in applicazione dell'art. 36 della legge di contabilita' di Stato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge n. 94/1997; i residui di stanziamento di parte corrente che, in base alla legge di bilancio o di altre disposizioni legislative speciali, sono assoggettate al regime giuridico previsto dal comma 2 del citato art. 36, qualora si tratti di stanziamenti iscritti in bilancio nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario 1995 e nei due primi quadrimestri 1996; i residui di stanziamento relativi a capitoli di spesa in conto capitale, provenienti dall'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario 1995 e dai primi due quadrimestri 1996. Per i residui di stanziamento che in forza di disposizioni legislative speciali sono mantenuti in bilancio per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal piu' volte menzionato art. 36, dovra' tenersi conto che tale limite temporale di permanenza in bilancio sia venuto a maturazione. Per quanto attiene alle spese relative ad annualita' o a limiti di impegno si fa richiamo alla disposizione recata dal gia' citato art. 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la quale sancisce che dette spese, da conservare in bilancio a decorrere dal 31 dicembre1997 in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, sono eliminate dal conto dei residui per essere reiscritte nella competenza degli esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, sempreche' l'impegno formale avvenga entro il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio. Si ritiene utile evidenziare che nel caso di specie l'applicazione del nuovo modello di gestione dei capitoli interessati e' riconducibile ai residui di stanziamento. 2) Per perenzione: i residui di parte corrente provenienti dall'esercizio 1997, se relativi a spese diverse da quelle concernenti lavori, forniture e servizi; i residui di parte corrente provenienti dall'esercizio 1996, se concernenti spese per lavori, forniture e servizi; „i residui inerenti a capitoli di spesa in conto capitale, derivanti da importi per i quali lo Stato abbia assunto l'obbligo di pagare o per contratto, o in compenso di opere prestate, o di lavori, o di forniture eseguiti ed i residui di parte corrente che, in base alla legge di approvazione del bilancio o di altre disposizioni legislative, siano assoggettati al regime giuridico previsto per le spese in conto capitale, provenienti da stanziamenti iscritti in bilancio per la competenza dell'esercizio 1992. La sussistenza di residui provenienti da tale esercizio viene considerata in via teorica, atteso che, in base alla previgente normativa al 31 dicembre 1997, tali residui dovrebbero risultare gia' eliminati dal bilancio per perenzione amministrativa. Al riguardo giova precisare che il dettato normativo dell'art. 12, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che modifica l'art. 36, terzo comma, della legge di contabilita' generale dello Stato, nel prolungarne il termine di conservazione di due anni, ha di fatto trovato applicazione fin dalla chiusura dell'esercizio 1998. Si fa presente che per il disposto dell'art. 1474 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, l'istituto della perenzione non opera nei riguardi dei residui relativi a titoli di spesa che siano gia' stati estinti in tempo utile dalle Sezioni di tesoreria provinciale o dagli altri agenti pagatori e si trovino contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso per mancanza della nuova imputazione. C) Conservazione dei residui di stanziamento. La conservazione dei residui di stanziamento trova anche collocazione nella disciplina relativa alla formazione del bilancio recata dall'articolo 3 della legge n. 94/1997. Si richiama in proposito la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1998, recante princi'pi e modalita' di attuazione delle disposizioni in materia di formazione dei residui di stanziamento. In base a tale direttiva, avente carattere permanente, le amministrazioni che intendono conservare residui di stanziamento devono procedere a una verifica dellostato di attuazione dei programmi in corso e fornire idonea dimostrazione che sussiste la "effettiva necessita' di conservazione delle somme per motivate esigenze connesse all'attuazione degli investimenti ai quali gli stanziamenti sono preordinati" (articolo 2 del decreto legislativo n. 279/1997). Le singole amministrazioni, fatte salve diverse e successive determinazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, dovranno formulare, nell'esercizio dei poteri discrezionali attribuiti dalla legge, proposte di conservazione intese a realizzare l'obiettivo di limitare i residui al 40 per cento delle somme astrattamente conservabili, dando la precedenza ai programmi di rilievo prioritario. Le proposte saranno corredate della documentazione necessaria affinche' possa essere effettuato l'esame richiesto dalla legge (articolo 4-bis della legge n. 468/1978 aggiornata e articolo 2 del decreto legislativo n. 279/1997). In relazione a programmi di particolare rilievo, ritenuti assolutamente indispensabili per il perseguimento degli obiettivi connessi all'attuazione del programma di Governo e alle priorita' indicate nel Documento di programmazione economica finanziaria, le amministrazioni possono, eventualmente, richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio, la conservazione di ulteriori importi. Entro il 31 gennaio 2000 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sottopone alla valutazione del Consiglio dei Ministri un prospetto contenente lo schema di conservazione dei residui di stanziamento. Tale schema dovra' comunque realizzare l'obiettivo di mantenere nel complesso i residui in discorso entro la percentuale che sara' successivamente fissata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, calcolata sulle somme astrattamente conservabili per l'intero bilancio dello Stato. I decreti di accertamento dei residui (D.A.R.) da trasmettere, come di consueto, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Uffici centrali del bilancio per il successivo inoltro alla Corte dei conti, saranno emanati in conformita' ai contenuti del suddetto schema di conservazione approvato dal Consiglio dei Ministri. Ai fini della puntuale applicazione delle richiamate procedure, gli Uffici centrali del bilancio provvederanno ad acquisire tempestivamente dalle amministrazioni interessate, le indicate proposte di conservazione con la relativa documentazione. I medesimi uffici, entro e non oltre il 20 gennaio 2000 invieranno al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio, le proposte di conservazione formulate dalle amministrazioni, nel limite del 40 per cento delle somme astrattamente conservabili, trasmettendo contestualmente le eventuali proposte di conservazione eccedenti tale limite, corredate dal proprio motivato parere. D) Residui provenienti dai fondi assegnati in gestione ad organi periferici ai sensi dell'art. 2 della legge 17 agosto 1960, n. 908. Per quanto concerne l'accertamento dei residui in parola le ragionerie provinciali promuoveranno dai capi degli uffici periferici aventi attribuzioni decentrate, per tutti i capitoli in gestione - tranne quelli riguardanti spese fisse, i cui residui saranno accertati secondo la procedura indicata al successivo punto E) - la tempestiva emanazione dei decreti di accertamento dei residui, ai sensi dell'art. 53 della vigente legge di contabilita' generale dello Stato. Tali decreti e le relative dimostrazioni, da compilarsi sulla base dei modelli allegati, dovranno essere trasmessi, entro e non oltre il mese di febbraio 2000, alla competente delegazione regionale della Corte dei conti. Nel contempo, copia dei decreti in parola dovra' essere inviata agli Uffici centrali del bilancio interessati, ai quali, appena possibile, dovranno essere comunicati anche gli estremi dell'avvenuta registrazione da parte delle anzidette delegazioni della Corte dei conti. E) Accertamento dei residui concernenti spese fisse. Com'e' noto all'accertamento dei residui relativi alle spese fisse dovranno provvedere gli Uffici centrali del bilancio anche quando siano state disposte assegnazioni di fondi a favore degli uffici periferici. Relativamente alle spese di cui trattasi, le ragionerie provinciali dello Stato provvederanno, d'intesa con gli uffici amministrativi aventi attribuzioni decentrate, alla compilazione, per ciascun capitolo, di apposite situazioni in cui, a fronte delle somme definitivamente assegnate, dovra' essere indicato l'ammontare dei pagamenti disposti con ruoli di spesa fissa, per la parte incidente sulla competenza, nonche' l'importo dei mandati informatici estinti eventualmente emessi in conto competenza. Inoltre, in separato prospetto, sempre da compilarsi distintamente, per capitolo e da allegarsi alla predetta situazione, le suddette ragionerie indicheranno i ruoli emessi nel 1999 autorizzanti pagamenti di annualita' su impegni assunti negli esercizi precedenti nonche' l'ammontare dei mandati informatici estinti, eventualmente emessi in conto residui. Tali prospetti saranno trasmessi alle competenti delegazioni regionali della Corte dei conti da parte delle ragionerie provinciali dello Stato, unitamente all'elaborato mod. RG-11-SP-MR38 (dimostrazione dei residui passivi derivanti dalla gestione di competenza) che le medesime ragionerie riceveranno direttamente dal sistema informativo di questo dipartimento. F) Adempimenti da effettuarsi dagli Uffici centrali del bilancio e dalle ragionerie provinciali. Entro e non oltre il 31 marzo 2000, le ragionerie provinciali, riscontrata l'esattezza dei dati riportati nell'apposito tabulato compilato dal sistema informativo di questo dipartimento per i residui perenti, ne trasmetteranno copia ai competenti Uffici centrali del bilancio ovviamente vistata per conferma. Nel caso in cui si rendesse necessario, a seguito di accertate discordanze con i dati rilevabili dagli atti in loro possesso, le predette ragionerie provinciali effettueranno le necessarie operazioni di rettifica nelle scritture del sistema informativo in conformita' a quanto disposto con circolare n. 49 del 22 novembre 1999 deII'IGICS concernente la pianificazione delle operazioni di chiusura per l'esercizio 1999. Relativamente a tali operazioni le ragionerie provinciali riceveranno dall'ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' dello Stato, a partire dalla meta' di febbraio ed a cadenza quindicinale, una versione corretta del tabulato in parola che dovra' essere inviata ai competenti Uffici centrali del bilancio opportunamente vistata. Con la stessa procedura provvederanno alle eventuali rettifiche di competenza anche gli Uffici centrali del bilancio che, ricevuta dal summenzionato ispettorato la ristampa del tabulato di cui trattasi (RG-11-SP-MR72) la trasmetteranno, debitamente vistata unitamente a quelle delle ragionerie provinciali se interessate, all'ispettorato generale per le politiche di bilancio - Divisione V - entro il mese di aprile. Inoltre gli Uffici centrali del bilancio dovranno trasmettere, entro il 31 marzo 2000, alla Corte dei conti - sede centrale - i decreti di accertamento dei residui delle quote di stanziamento non assegnate in gestione agli organi periferici. Per tali adempimenti il termine del 31 marzo sopra indicato rimane fissato per tutti gli Uffici centrali del bilancio, compresi, quindi, quelli che esercitano il controllo sui capitoli a carico dei quali non sono state disposte assegnazioni di fondi a favore di uffici periferici. Per quanto concerne gli elaborati relativi alla chiusura delle scritture dell'anno finanziario 1999, ivi compresi quelli necessari per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, si fa rinvio alle istruzioni impartite con la citata circolare n. 49 e relativo manuale concernente la pianificazione delle operazioni di chiusura. In relazione all'esigenza di accelerare la chiusura del consuntivo dell'esercizio 1999, tenuto anche conto della suddetta direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 1998, sulla formazione dei residui di stanziamento, si rende indispensabile definire entro e non oltre il 31 gennaio 2000 le operazioni connesse con l'assunzione di impegni formali per l'esercizio decorso. Gli Uffici centrali del bilancio assicureranno la puntuale applicazione delle presenti disposizioni, tenendo comunque presente che l'immissione dei dati contabili nel sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dovra' concludersi entro la predetta data e che le relative procedure informatiche consentiranno l'immissione di ulteriori dati soltanto nel caso di impegni conseguenti a decreti di variazione di bilancio tuttora in corso. Tornera' gradito un cortese cenno di assicurazione di adempimento delle istruzioni sopradescritte. Il ragioniere generale dello Stato: Monorchio |
| Allegato 1 Il direttore dell'ufficio di . . . . . . . . . . . . . . . . Visto l'art. 53 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, modificato dalle leggi 9 dicembre 1928, n. 2783 e 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 275 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 656/1976; Visto l'art. 2 della legge 17 agosto 1960, n. 908; Vista l'unita dimostrazione con i relativi allegati prescritti dal predetto art. 275 con la quale si accerta in lire .................... la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili alla competenza del capitolo n. .........denominazione .................. per l'anno finanziario 199... dello stato di previsione della spesa del Ministero ........................ per la quota assegnata in gestione all'ufficio di ............................... Determina La somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili al capitolo n. ..................... denominato come nelle premesse, dell'anno finanziario 199... ascende a L. .............. l'anzidetta somma sara' da trasportare al capitolo n. ............ dell'anno finanziario 200... Il presente decreto sara' trasmesso alla delegazione regionale della Corte dei conti di ..... per la registrazione. Il direttore dell'ufficio di ............, li' ................... Visto: Il direttore della ragioneria provinciale dello Stato. Registrato alla delegazione regionale della Corte dei conti di ............... il .............................. registro ............... foglio ................................. |
| Allegato 2 Ragioneria provinciale dello Stato di . . . . . . . . . . . . . . Dimostrazione delle somme accertate da iscriversi come residuo nel conto consuntivo della competenza dell'anno finanziario 199 da allegarsi al decreto in data . . . . . concernente la determinazione delle somme da conservare per impegni assunti sul capitolo del predetto anno finanziario: 1) somme riferibili a mandati informatici emessi e non | pagati e ad ordini di accreditamento trasportati .... | L. .... 2) somme riferibili ad impegni registrati nelle scritture | della ragioneria in base ad atti formali .... | L. .... --------------------------------------------------------------------- 3) somme riferibili ad ordinativi trasportati e relativi a| ordini di accreditamento per i quali non è consentito il | trasporto nonché somme riferibili ad impegni assunti dai | funzionari delegati e per i quali non è stato disposto il | relativo pagamento (mod. 62 C.G.) .... | L. .... --------------------------------------------------------------------- 4) somme riferibili a spese di giustizia anticipate con i | fondi della riscossione, alle vincite al lotto, a quelle | di cui alla lettera I) dell'art. 273 del regolamento di | contabilità nonché ad ogni altra spesa non precedentemente| indicata .... | L. .... --------------------------------------------------------------------- 5) residui di stanziamento conservati ai sensi dell'art. | 36, comma 2, della legge di c.g.s. (come modificato | dall'art. 3, comma 2, della legge n. 94/1997) .... | L. .... --------------------------------------------------------------------- | L. .... --------------------------------------------------------------------- ....................................., | lì.......................... | |
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